Art. 8

Art. 8

In vigore dal 24 ago 1988
1. L'importo dell'aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato atto alle utilizzazioni previste dal presente regolamento. 2. Il titolo alcolometrico potenziale dei mosti di uve concentrati è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2287/87 della Commissione (1) alle cifre fornite alla temperatura di 20° dal refrattometro utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione (2).
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