Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 ago 1988
1. I mosti di uve concentrati destinati all'alimentazione animale che sono oggetto di un contratto devono essere denaturati presso gli impianti dell'elaboratore e sotto la sua responsabilità. 2. L'operazione della denaturazione consiste nell'aggiungere al mosto di uve concentrato, prima dell'incorporazione nell'alimentazione animale, uno dei seguenti prodotti: E 131 (blu patentato v) o E 142 [verde acido brillante B S (verde lissamina)], quali sono definiti nell'allegato I della direttiva 70/524/CEE per garantire che i mosti di uve concentrati possano venir utilizzati solo per l'alimentazione animale. 3. Le operazioni di denaturazione dei mosti di uve concentrati devono essere effettuate fra il 15 novembre e il 31 luglio della campagna vitivinicola in corso. 4. L'elaboratore informa le autorità competenti per il controllo almeno due giorni lavorativi prima della data di inizio dell'operazione di denaturazione.
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