Art. 4
In vigore dal 24 ago 1988
Nella contabilità di magazzino tenuta conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, l'elaboratore deve indicare in particolare:
- i quantitativi e il titolo alcolometrico volumico potenziale delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti ed eventualmente il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori, nonché gli estremi dei documenti di accompagnamento;
- i quantitativi e la zona viticola di origine delle materie prime utilizzate ogni giorno;
- i quantitativi effettivamente prodotti ogni giorno;
- i quantitativi effettivamente denaturati ogni giorno;
- i quantitativi dei prodotti impiegati per la denaturazione utilizzati ogni giorno;
- i quantitativi di mosto di uve concentrato denaturato consegnato ad utilizzatori;
- il nome e l'indirizzo degli utilizzatori e le date di consegna;
- la data dell'operazione di denaturazione di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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