Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1988. Per la Commissione Stanley CLINTON DAVIS Membro della Commissione
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