Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle forniture di aiuto alimentare aggiudicate dopo tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 37.
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