Art. 1
Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2325/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 18 ago 1988
« Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 agosto di ogni anno, i dati relativi:
- alle superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione precedente,
- alla superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione in corso.
Tuttavia, i dati di cui al secondo trattino relativi alla campagna di commercializzazione 1988/1989 devono essere comunicati entro il 20 agosto 1988 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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