Art. 1 · Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2325/86 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2325/86 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 18 ago 1988
« Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 agosto di ogni anno, i dati relativi: - alle superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione precedente, - alla superfici e alle rispettive produzioni di piselli, fave, favette e lupini dolci per la campagna di commercializzazione in corso. Tuttavia, i dati di cui al secondo trattino relativi alla campagna di commercializzazione 1988/1989 devono essere comunicati entro il 20 agosto 1988 ».
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