Art. 7
In vigore dal 17 ago 1988
1. Il diritto all'aiuto è acquisito a partire dal momento in cui il mosto di uve concentrato è stato utilizzato per gli scopi definiti all'.
2. L'importo dell'aiuto è quello applicabile per la campagna durante la quale ne è stata fatta domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2598:oj#art-7