Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 ago 1988
Entro il termine di un mese, l'elaboratore o il fabbricante comunica per iscritto all'autorità competente la data alla quale tutto il mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto è stato utilizzato per gli scopi definiti all', tenendo conto della tolleranza precisata all'.
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