Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 ago 1988
L'elaboratore o il fabbricante è tenuto a utilizzare, per gli scopi definiti all', l'intero quantitativo di mosti di uva concentrati per il quale ha chiesto un aiuto. È ammessa una tolleranza del 10 % in meno rispetto alla quantità di mosti di uva concentrati indicata nella domanda.
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