Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ago 1988
Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b e c eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, hanno esaurito il totale delle catture ammissibile assegnato alla Comunità per il 1988. La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a sud, VII b e c eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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