Art. 3
In vigore dal 11 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1988.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 22.
(5) GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 19.
(6) GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 14.
(7) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 11.
(8) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 19.
(9) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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