Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1988. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 22. (5) GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 19. (6) GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 14. (7) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 11. (8) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 19. (9) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2551:oj#art-3