Art. 2
In vigore dal 11 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1988.
Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
ALLEGATO 1. Azione n. (1): 201/88.
2. Programma: 1987.
3. Beneficiaro: India.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Embassy of India, chaussée de Vleurgat 217, B-1050 Bruxelles, Mr Banerjee, Counsellor (tel. 64 097 34; télex 22510 INDEM B).
5. Luogo o paese di destinazione (3): India.
6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità delle merce (4):
L'olio di colza raffinato deve essere di qualità sana, leale e mercantile e presentare i seguenti requisiti:
- acqua ed impurità: non più dello 0,1 %;
- acidi grassi liberi: non più dello 0,15 %, espresso in acido oleico;
- acido erucico: non più del 5 % del totale di acidi grassi costitutivi;
- brassicasterolo: non meno del 5 % del tenore totale di steroli;
- assenza di saponi;
- assenza di odori e di sapori estranei;
- numero di perossidi: inferiore a 10 milliequivalenti di ossigeno attivo per 1 kg di olio;
- additivi autorizzati: 100 mg di butilidrossitoluolo (BHT-E-321) per 1 kg di olio;
- indice di rifrazione (ND 40 C): da 1,4600 a 1,4690;
- numero di iodio (Wijs): da 94 a 126;
- numero di saponificazione: da 166 a 198;
- quantità massima non saponificabile: 20 g/kg.
8. Quantitativo globale: 9 000 t nette.
9. Numero dei lotti: 5 (A: 2 000 t; B: 2 000 t; C: 2 000 t; D: 2 000 t; E: 1 000 t).
10. Condizionamento e marcatura: vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto III B):
- lattine metalliche di 5 1 o 5 kg;
- le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;
- da spedire in contenitori di 20 piedi.
- Su ogni lattina devono figurare le seguenti indicazioni in inglese:
a) " Refined Rape-Seed oil - edible grade ";
b) contenuto espresso in litri e in chilogrammi.
- Sul lato esterno dei cartoni occorre indicare:
a) " Refined Rape-Seed oil - edible grade ";
b) data di produzione;
c) lotto e numero della partita;
d) nome o codice del produttore;
e) " EUROPEAN COMMUNITY FOOD AID TO INDIA ";
f) " CALCUTTA ";
g) " Recipient: NDDB ";
h) " For operation Flood III ".
11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina (5) (8) (9).
13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Calcutta.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:
- A: dall'1 al 30 novembre 1988;
- B: dall'1 al 31 dicembre 1988;
- C: dall'1 al 31 gennaio 1989;
- D: dall'1 al 28 febbraio 1989;
- E: dall'1 al 31 marzo 1989.
18. Data limite per la fornitura:
- A: 1o gennaio 1989;
- B: 1o febbraio 1989;
- C: 1o marzo 1989;
- D: 1o aprile 1989;
- E: 1o maggio 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura (6): gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 30 agosto 1988, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 31 agosto 1988.
21. In caso di seconda gara:
a) scadenza per la presentazione delle offerte: il 13 settembre 1988 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 14 settembre 1988;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco:
- A: dal 15 novembre al 15 dicembre 1988;
- B: dal 15 dicembre 1988 al 15 gennaio 1989;
- C: dal 15 gennaio al 15 febbraio 1989;
- D: dal 15 febbraio al 15 marzo 1989;
- E: dal 15 marzo al 15 aprile 1989;
c) data limite per la fornitura:
- A: 15 gennaio 1989;
- B: 15 febbraio 1989;
- C: 15 marzo 1989;
- D: 15 aprile 1989;
- E: 15 maggio 1989.
22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (7):
Bureau de l'aide alimentaire A l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7158 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: - Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: EEC Delegation, YMCA Bldg., Jai Singh Rd. New Delhi, 10001 (tel. 34 42 22) (3) Indirizzo del destinatario: Mr A.M. Desai, Chief Marketing Manager, Edible Oil (Imports), The State Trading Corporation of India Ltd. Chandralok, 36 Janpath, New Delhi 110001.
(4) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario:
- un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Il certificato di radioattività deve essere firmato dall'ambasciata dell'India nel paese di origine e deve indicare il tenore di cesio 134 e 137;
- un certificato che dichiari che il prodotto da consegnare non contiene olio di argemone né acido cianidrico (testo del cloruro di ferro negativo);
- un certificato che attesta che il punto di infiammabilità (Pensky Marten closed method) non è inferiore a 250 °C.
(5) Le merci devono essere consegnate in contenitori pienamente rispondenti alle norme sanitarie, che non abbiano effetto nocivo sul loro contenuto. Non sono ammessi contenitori usati per il trasporto di pesce, di fertilizzanti o di prodotti chimici pericolosi.
Il fornitore è responsabile della consegna dei contenitori fino al porto di destinazione finale, ma non dello scaricamento della merce.
In caso di fornitura di merci rese porto di imbarco, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il beneficiario deve inoltrare i contenitori fino all'azienda a partire dalla quale il forniture è tenuto a trasportarli fino al porto e a imbarcarli sulla nave (6) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
(7) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
- 236 20 05 - 235 01 32 - 236 10 97 - 235 01 30 (8) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione:
- per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio " slack " del terminal, quindi escluse in ordine cronologico: THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute al ritardo nella liberazione o nel rinvio dei containers;
- per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le " LCL charges " (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.
(9) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87, comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco:
- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombano le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale);
- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.
Storico versioni
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