Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ago 1988
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
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