Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 22 luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1988. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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