Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 6. 5. 1988, pag. 18.
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