Art. 1 · All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1686/72 è aggiunto il comma seguente:

Art. 1

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1686/72 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 8 ago 1988
« Nel caso delle sementi di riso, l'aiuto viene versato soltanto dopo che il beneficiario abbia fornito allo Stato membro interessato la prova che le sementi in questione sono state effettivamente commercializzate come sementi da semina. Tale condizione si considera soddisfatta se il beneficiario dimostra che è stato commercializzato per la semina almeno il 95 % delle sementi per le quali è richiesto l'aiuto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per accertare la destinazione delle sementi che hanno fruito dell'aiuto. Gli Stati membri effettuano, all'occorrenza, controlli presso i selezionatori o le aziende sementiere e presso gli utenti ».
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