Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1988. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 61. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1988, pag. 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2491:oj#art-2