Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 ago 1988
A decorrere dall'8 agosto 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia e dell'Indonesia: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0660 // 6401 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti // // 6402 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1988. Per la Commissione Stanley CLINTON DAVIS Membro della Commissione (1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.
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