Art. 9

Art. 9

In vigore dal 4 ago 1988
Per quanto riguarda i contributi a programmi di stoccaggio destinati a casi urgenti risultanti da calamità naturali o da circostanze comparabili a calamità naturali o i contributi a programmi di stoccaggio o a sistemi di allarme rapido di importo pari o inferiore a 400 000 ECU, le decisioni relative alla concessione dell'aiuto sono adottate della Commissione che ne informa immediatamente gli Stati membri.
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