Art. 2
In vigore dal 4 ago 1988
Il sostegno della Comunità ai programmi di stoccaggio e ai sistemi di allarme rapido può essere accordato, in base ad una domanda, per azioni a favore dei paesi in via di sviluppo che possono essere ammessi a beneficiare di un aiuto alimentare della Comunità e dei suoi Stati membri, ad organismi internazionali e ad organizzazioni non governative; queste ultime devono tuttavia soddisfare i seguenti requisti:
a) possedere uno statuto appropriato ad una organizzazione di questo tipo;
b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;
c) dimostrare la loro capacità di attuare con efficacia azioni quali quelle contemplate nel presente regolamento.
Storico versioni
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