Art. 11

Art. 11

In vigore dal 4 ago 1988
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati senza indugio delle decisioni adottate conformemente agli . 2. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento delle varie azioni per gli esercizi rispettivi. 3. La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni significative per stabilire se gli obiettivi definiti in fase di preparazione di tali azioni sono stati raggiunti e per fornire orientamenti volti ad aumentare l'efficacia delle azioni future. Tali relazioni valutative sono comunicate al Comitato di cui all'.
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