Art. 10
In vigore dal 4 ago 1988
1. Le decisioni che fissano le condizioni di attuazione dei programmi di stoccaggio o dei sistemi di allarme rapido sono adottate dalla Commissione.
2. L'aiuto è accordato ai beneficiari soltanto se essi s'impegnano a rispettare le condizioni di attuazione che vengono loro comunicate dalla Commissione.
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