Art. 1
In vigore dal 4 ago 1988
La Comunità può partecipare all'attuazione di sistemi di allarme rapido per quanto riguarda la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. Essa può anche partecipare all'attuazione di programmi di stoccaggio in questi paesi al fine di appoggiare operazioni di aiuto alimentare conformemente ai regolamenti concernenti sia la politica e la gestione dell'aiuto alimentare della Comunità, sia le azioni sostitutive, od operazioni analoghe intraprese dagli Stati membri, da organismi internazionali e da organizzazioni non governative.
È necessario assicurare che le azioni siano integrate agli altri strumenti di aiuto della Comunità, compresi l'impiego dei fondi di contropartita risultanti dalla vendita di aiuto alimentare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perseguita dalla Comunità.
Tali azioni sono intese a rafforzare la sicurezza alimentare dei paesi beneficiari. Esse devono contribuire a migliorere il tenore di vita degli strati più poveri della popolazione di questi paesi e devono essere conformi, nella misura del possibile, agli obiettivi di sviluppo da loro stabiliti e soprattutto alla loro politica alimentare.
La partecipazione della Comunità a tali azioni, che dovrebbero in genere avere proporzioni limitate, consiste in un aiuto finanziario e tecnico, secondo i criteri e le procedure di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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