Art. 12
In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi esistenti alla data della sua entrata in vigore, a decorrere dal momento in cui erano soddisfatte le condizioni di applicazione del presente regolamento.
Esso scade il 31 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.
(2) GU n. C 138 del 28. 5. 1988, pag. 6.
(3) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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