Art. 11

Art. 11

In vigore dal 26 lug 1988
La Commissione può revocare il diritto di beneficio del presente regolamento, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3976/87, quando accerti in un caso particolare che un accordo esentato in virtù del presente regolamento ha tuttavia alcuni effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3, o vietate dall'articolo 86 del trattato, in particolare quando: i) l'accordo ostacola il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato dei sistemi telematici di prenotazione; ii) l'accordo ha l'effetto di restringere la concorrenza sul mercato del trasporto aereo o su quello degli altri servizi aventi un nesso con i viaggi; iii) il venditore di sistemi impone direttamente o indirettamente agli abbonati o ai vettori aderenti prezzi, canoni o obblighi che non sono equi; iv) il venditore del sistema o il distributore rifiuta di concludere un contratto di utilizzazione di un CRS con un abbonato senza un motivo oggettivo e legittimo di natura tecnica o commerciale; v) un vettore associato che detiene una posizione dominante nel mercato comune, o in una sua parte sostanziale, rifiuta di aderire alle funzioni di distribuzione fornite da un CRS concorrente, senza un motivo oggettivo e legittimo di natura tecnica o commerciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2672:oj#art-11