Art. 1
Esenzioni
In vigore dal 26 lug 1988
Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e fatte salve le condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 esenzioni del presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi tra imprese il cui oggetto è:
a) acquistare o sviluppare in comune un sistema telematico di prenotazione; oppure
b) costituire un'impresa che si configura come « venditore del sistema » per commercializzare e gestire il sistema in questione; oppure
c) gestire le condizioni delle funzioni di distribuzione del venditore di sistemi o dei rivenditori.
L'esenzione vale anche per i seguenti obblighi:
i) obbligo di non impegnarsi direttamente o indirettamente nello sviluppo, nella commercializzazione o nella gestione di un altro sistema;
ii) obbligo per il venditore di sistemi di designare i vettori associati o aderenti in qualità di distributori responsabili dell'insieme o di una parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune;
iii) obbligo per il venditore di sistemi di concedere a un distributore il diritto esclusivo di procacciarsi attivamente tutti o una parte degli abbonati in un'area definita del territorio del mercato comune;
iv) obbligo per il venditore di sistemi di non autorizzare i distributori a vendere talune funzioni di distribuzione offerte da altri venditori di sistemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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