Art. 6
In vigore dal 26 lug 1988
Il vettore aereo che desideri avvalersi del beneficio dell'applicazione del presente regolamento deve poter dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Commissione, che sono soddisfatte le condizioni previste agli articoli da 2 a 5.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE
Storico versioni
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