Art. 4 · Condizioni particolari applicabili alle consultazioni tariffarie

Art. 4

Condizioni particolari applicabili alle consultazioni tariffarie

In vigore dal 26 lug 1988
(1) L'esenzione avente per oggetto le consultazioni tariffarie vale solamente se: a) tali consultazioni hanno l'unico obiettivo di preparare in comune proposte in materia di tariffe pagabili dagli utenti direttamente a un vettore aereo, o ai suoi agenti autorizzati, per il loro trasporto in qualità di passeggeri con bagaglio su servizi di linea, nonché in materia di condizioni applicabili a tali prezzi, in conformità dell' della direttiva 87/601/CEE; b) le consultazioni riguardano soltanto le tariffe sottoposte all'approvazione delle competenti autorità aeronautiche degli Stati membri interessati, e non si estendono alle capacità per le quali tali tariffe devono essere applicate; c) le tariffe oggetto delle consultazioni sono applicate dai vettori aerei che vi partecipano senza discriminazioni connesse alla nazionalità o al luogo di residenza nella Comunità dei passeggeri; d) la partecipazione a tali consultazioni è facoltativa e aperta a qualsiasi vettore aereo che opera o abbia chiesto l'autorizzazione ad effettuare voli sulla rotta in questione; e) qualsiasi progetto di proposta in materia di tariffe risultante dalle consultazioni non vincola i partecipanti, i quali devono conservare il diritto effettivo di agire autonomamente, sia sul proporre l'omologazione delle tariffe indipendentemente dagli altri vettori aerei, sia relativamente alla libertà di applicare tali tariffe una volta omologate; f) le consultazioni non sfociano su un accordo relativo alle remunerazioni degli agenti o ad altri elementi delle tariffe oggetto della discussione; g) per ciascuna tariffa, che ha costituito oggetto delle consultazioni, ogni partecipante informa immediatamente la Commissione del suo deposito presso le autorità aeronautiche degli Stati membri interessati. (2) a) La Commissione e gli Stati membri interessati devono essere ammessi in qualità di osservatori alle consultazioni tariffarie, sia bilaterali che multilaterali. A questo scopo, i vettori aerei sono obbligati a notificare agli Stati membri interessati ed alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto delle consultazioni in coincidenza con la notifica ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo. b) La notifica ha luogo: i) per quanto riguarda gli Stati membri interessati: secondo le modalità da stabilire ad opera delle autorità competenti di tali Stati; ii) per quanto riguarda la Commissione: conformemente alle procedure che saranno pubblicate periodicamente nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee. c) Da parte o per conto dei vettori aerei, sarà presentata alla Commissione, nel termine massimo di sei settimane dalle consultazioni, una relazione circostanziata sulle medesime in coincidenza con la presentazione ai partecipanti di analoga relazione.
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