Art. 3 · Condizioni particolari applicabili alla spartizione degli introiti ottenuti dai servizi aerei di linea

Art. 3

Condizioni particolari applicabili alla spartizione degli introiti ottenuti dai servizi aerei di linea

In vigore dal 26 lug 1988
(1) L'esenzione avente per oggetto la spartizione degli introiti ricavati dai servizi aerei di linea vale solamente se: a) il trasferimento dei proventi è destinato a compensare la perdita subita dal vettore beneficiario che ha accettato di programmare voli nelle ore o nei periodi durante i quali il traffico è meno intenso in una specifica stagione; b) il trasferimento finanziario è possibile solo in una direzione che verrà predeterminata al momento della conclusione dell'accordo per la stagione in questione; c) il trasferimento non supera l'1 % degli introiti del vettore pagante sulla rotta in questione, previa deduzione del 20 % di tali introiti come contribuzione ai costi; d) nessuna delle parti è tenuta a contribuire ai costi sostenuti dalla controparte; e) nell'accordo non figura alcuna disposizione che impedisca ai due vettori la fornitura di capacità supplementari ove tale disposizione abbia carattere finanziario o dipenda da una procedura di assegnazione di capacità. (2) Per gli accordi concernenti diverse rotte, il trasferimento dei proventi verrà determinato con riferimento ad ogni singola rotta e tutte le condizioni previste al paragrafo 1, dovranno essere soddisfatte singolarmente per ogni rotta (coppia di città o, in caso di combinazione di punti, gruppo di città). Più aeroporti destinati a servire una sola città vanno considerati come uno stesso punto.
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