Art. 2
Condizioni particolari applicabili alla programmazione in comune e al coordinamento delle capacità
In vigore dal 26 lug 1988
L'esenzione avente per oggetto la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità da offrire sui servizi aerei di linea vale solamente se:
a) gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non vincolano i vettori aerei ai risultati della programmazione e del coordinamento;
b) tale programmazione e tale coordinamento hanno l'obiettivo di assicurare una buona distribuzione dei servizi aerei nelle ore o nei periodi di minor affluenza o sulle rotte meno frequentate;
c) gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non contengono alcun impegno atto a limitare a priori, direttamente o indirettamente, le capacità che debbono fornire i partecipanti o la ripartizione delle capacità;
d) gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non impediscono ai vettori aerei che partecipano a tale programmazione e a tale coordinamento di modificare il loro programma senza penalità, sia in materia di capacità che di orari, e senza dover ottenere l'accordo preventivo degli altri partecipanti;
e) gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non impediscono ai vettori aerei partecipanti di recedere dalla predetta programmazione e coordinamento, per le stagioni successive, senza penalità, con preavviso non superiore a tre mesi;
f) gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate non sono destinati a incidere sulle capacità o sugli orari adottati da vettori aerei che non vi partecipano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2671:oj#art-2