Art. 1
In vigore dal 26 lug 1988
Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE e alle condizioni previste dal presente regolamento, l'articolo 85, paragrafo 1 è dichiarato inapplicabile agli accordi fra vettori aerei, alle decisioni di associazioni di vettori aerei e alle pratiche concordate fra vettori aerei che abbiano per oggetto:
- la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità da offrire sui servizi aerei internazionali di linea tra aeroporti della Comunità; oppure
- la spartizione degli introiti derivanti dai servizi aerei internazionali di linea tra aeroporti della Comunità; oppure
- l'organizzazione di consultazioni per la preparazione in comune di proposte in materia di tariffe applicabili al trasporto di passeggeri e bagagli su servizi aerei internazionali di linea tra aeroporti della Comunità; oppure
- l'assegnazione di bande orarie e la fissazione degli orari nella misura in cui riguardano i servizi aerei internazionali di linea tra aeroporti della Comunità.
TITOLO II
CONDIZIONI PARTICOLARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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