Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 lug 1988
Nel quadro del programma comunitario il Fondo può partecipare ad operazioni del tipo di quelle definite all' del regolamento (CEE) n. 2617/80, fatta eccezione per il punto 2. Nel contesto del presente regolamento, il Fondo può anche partecipare al finanziamento di infrastrutture che contribuiscano alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento di attività economiche creatrici di occupazione. Inoltre, gli aiuti di cui all', paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2617/80 possono riguardare, ai fini del presente regolamento, gli investimenti nelle attività nel settore del turismo.
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