Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
Obiettivo del programma comunitario è di contribuire, nelle zone in questione, ad eliminare gli ostacoli che frenano lo sviluppo di nuove attività economiche creatrici d'occupazione. A tal fine esso prevede l'attuazione di un insieme di azioni coerenti e pluriennali intese a migliorare l'infrastruttura e l'ambiente fisico e sociale delle zone interessate, a creare nuove attività, a sviluppare le piccole e medie imprese e ad incentivare il processo innovativo. Il programma comunitario garantisce così una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di riconversione delle regioni e gli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di costruzione navale.
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