Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (5) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (6) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21. (7) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (8) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 75.
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