Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 lug 1988
In caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di riso a grani medi, gli adeguamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2 e dall'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, si calcolano in base ai prezzi di entrata in vigore per il riso a grani lunghi.
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