Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (7) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (8) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17. (10) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (11) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1. (12) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988 pag. 6.
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