Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 1613/71 è modificato come segue:
In vigore dal 26 lug 1988
1) All'articolo 4 il testo del numero 2 è sostituito dal seguente testo:
"2. Per il riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi:
a) al riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo;
b) all'occorrenza, al risone a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, nonché delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo".
2) All'articolo 4, il testo del numero 4 è sostituito dal seguente testo:
"4. Per il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi:
a) il riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di entrata del riso semigreggio; tali differenze sono anch'esse adattate in funzione del tasso applicabile al momento della conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi;
b) all'occorrenza, al riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi, adattati in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti per ottenere un riso lavorato a grani medi o a grani lunghi, da adattare a sua volta conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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