Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1432/88 è modificato come segue:

In vigore dal 26 lug 1988
1) All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. Ai fini del presente regolamento per "immissione sul mercato" s'intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) da parte dei produttori, dei prodotti di cui al paragrafo 1, tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, all'eccezione delle pannocchie di granturco raccolte e triturate per essere insilate in un'azienda agricola, alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all'organismo d'intervento. È assimilata ad un'immissione sul mercato l'accettazione, da parte di un produttore, di una polizza di pegno (warrant) per i cereali consegnati ad un deposito riconosciuto nell'ambito del mercato a termine (London Grain Futures Market)". 2) All', paragrafo 1, primo comma, il testo del secondo trattino è soppresso. 3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo coma è sostituito dal seguente testo: "1. I prelievi di cui all', paragrafo 1 sono riscossi dagli acquirenti. Tuttavia, sono tenuti a versare i prelievi i produttori che procedano alla vendita di prodotti trasformati contemplati all', paragrafo 2, ad una spedizione di cereali verso un altro Stato membro, ad un'esportazione di cereali verso un paese terzo o ad una consegna a depositi riconosciuti nell'ambito del mercato a termine". 4) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini "e le imprese di trasformazione" sono sostituiti dai termini "e i produttori". 5) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: "I produttori che vendano i loro cereali sotto forma di prodotti trasformati contemplati all', paragrafo 2, indicano nella loro contabilità in particolare i quantitativi di prodotto venduto e i relativi quantitativi di cereali di base sottoposti a lavorazione per ottenere detti prodotti".
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