Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
1. Gli investimenti menzionati nell'allegato II non possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86. 2. Non rientrano nel campo d'applicazione del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86 i progetti che fruiscono di aiuti comunitari diversi da quelli istituiti dal regolamento (CEE) n. 355/77. 3. Per un determinato progetto, uno stesso costo non può essere oggetto di un contributo comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 e di un contributo ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86.
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