Art. 5
1. All'atto di decidere la concessione di un contributo finanziario, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
In vigore dal 26 lug 1988
(4) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
- la situazione dei mercati, il carattere eccedentario e il grado di sfruttamento delle specie in questione,
- la qualità ed il costo delle azioni proposte,
- l'esperienza dell'organismo soprintendente,
- le prospettive di riuscita dell'azione.
2. La Commissione potrà avvalersi, a seconda dei casi, dell'aiuto di organismi specializzati in studi di mercato e di pubblicità o di esperti che offrano assolute garanzie di indipendenza.
TITOLO IV Disposizioni finanziarie e generali Articolo 6 1. Possono beneficiare di un contributo comunitario gli organismi pubblici, semipubblici o privati, su cui ricade in definitiva l'onere finanziario dell'attuazione del progetto.
2. Le domande di pagamento del contributo sono inoltrate alla Commissione tramite l'autorità nazionale competente designata dallo Stato membro. Esse sono presentate in duplice esemplare nella forma prevista dall'allegato II del presente regolamento. Esse sono corredate da un rapporto descrittivo (intermedio o finale) contenente indicazioni sulla realizzazione dell'azione e sull' utilizzazione dei fondi.
Il numero dei pagamenti non può essere superiore al numero delle quote fissate nella decisione relativa alla concessione del contributo.
I versamenti del contributo sono effettuati tramite gli organismi all'uopo designati dallo Stato membro interessato.
Storico versioni
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