Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // // // // // (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 20. (5) GU n. L 346 del 2. 12.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2307:oj#art-2