Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:
In vigore dal 26 lug 1988
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano,
sono stabiliti in allegato.
Storico versioni
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