Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:
In vigore dal 26 lug 1988
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,
sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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