Art. 1 · Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

In vigore dal 26 lug 1988
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva sultanina non trasformata di categoria 4, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile all'uva sultanina trasformata di categoria 4, sono quelli che figurano nell'allegato.
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