Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 lug 1988
1. L'importo della cauzione prevista dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 5 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall', paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissata a: - 100 ECU per 100 kg per i quarti posteriori di cui all', paragrafo 1, - 200 ECU per 100 kg per i quarti posteriori di cui all', paragrafo 2, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77. Per quanto concerne la cauzione di cui al secondo trattino del primo comma, il disossamento di cui all', paragrafo 2, fa parte dell'esigenza principale ai sensi dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione.
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