Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
1. In deroga all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto: a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro; b) deve essere corredata: - dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77, - dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate. 2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati. 3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.
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