Art. 7
In vigore dal 25 lug 1988
1. Fatti salvi gli , in zona franca o in deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi, alle condizioni del presente regolamento.
2. L'autorità doganale può, tuttavia, disporre taluni divieti o limitazioni di tali attività in considerazione della natura delle merci sulle quali vertono tali attività oppure delle esigenze di sorveglianza doganale.
3. L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in zona franca o in deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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