Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 lug 1988
1. I limiti e i punti di accesso e di uscita dalla zona franca e dai depositi franchi sono soggetti alla sorveglianza del servizio delle dogane. 2. Le persone, nonché i mezzi di trasporto, che entrano in una zona franca o in un deposito franco o ne escono possono essere sottoposti a controllo doganale. 3. L'accesso ad una zona franca o deposito franco può essere vietato alle persone che non offrano la piena garanzia di osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi permangono o che ne escono. Ai fini di tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere rimessa all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso le persone a tale scopo designate da detta autorità. Quando tale controllo è richiesto, le merci devono essere poste a disposizione dell'autorità doganale. TITOLO II Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi Articolo 4 1. Qualsiasi merce può essere posta in una zona franca o in un deposito franco, indipendentemente dalla sua natura, quantità, origine, provenienza o destinazione. 2. Il paragrafo 1 non osta: a) all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale; b) alla possibilità per l'autorità doganale di esigere che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che richiedono, per altre ragioni, installazioni particolari, siano collocate in luoghi appositamente attrezzati per riceverle.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2504:oj#art-3