Art. 23

Art. 23

In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del regolamento (CEE) n. 353/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione nelle zone franche nel territorio geografico della Comunità per i prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi (12).
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