Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1988
1. Gli Stati membri possono costituire in zone franche alcune parti del territorio doganale della Comunità, oppure autorizzare la creazione di depositi franchi. 2. Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri si accertano che le zone franche siano recintate e stabiliscono i punti di accesso e di uscita dalla zona franca o dal deposito franco. 4. Qualsiasi costruzione di immobili in una zona franca è subordinata ad autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
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